Normativa
Non esiste un "testo unico" delle norme relative alla tutela della cosiddetta "piccola fauna" ed è abbastanza complicato avventurarsi tra le pieghe di leggi regionali e nazionali, peraltro soggette a rapide modificazioni. Fate affidamento, per i casi più complessi, ai tecnici del settore (avvocati e giuristi esperti in diritto ambientale) e agli uffici centrali del Corpo Forestale dello Stato e del Ministero dell'Ambiente.
Ciò premesso, in questa sezione riporterò i link ai principali strumenti normativi che tutelano specie ed habitat: la Direttiva 92/43/CEE (anche detta "Direttiva Habitat"), che nelle pagine di questo sito viene richiamata più volte, e il D.P.R. n. 357/1997 (e successive modifiche ed integrazioni).
Per una revisione generale (aggiornata al 2001, purtroppo) del quadro normativo italiano e internazionale vi segnalo questa pubblicazione, mentre per l'erpetofauna c'è il volume di Riccardo Scalera "Anfibi e Rettili italiani, Elementi di tutela e conservazione" (edito nella collana verde del Corpo Forestale dello Stato, vol. n. 104) aggiornato al 2003 da richiedere qui.
A questi documenti va aggiunta la recente e preziosa modifica del Codice Penale, operata dal D.L.vo n. 121/2001, con l'integrazione di fattispecie di reati ai danni di specie di fauna/flora e habitat ora previsti dagli artt. 727-bis e 733-bis (e relative sanzioni quali arresto e/o ammende!) del Codice Penale.
Molto interessante, infine, questa sezione del sito del Ministero dell'Ambiente dove viene riportato il "Repertorio della fauna protetta Italiana": si tratta di un elenco (in formato excel) redatto in modo da essere consultabile per verificare lo status di protezione di una delle circa 57.500 specie della fauna vertebrata e invertebrata italiana.
DIRETTIVA 92/43/CEE "HABITAT"
Si tratta di una norma di grande, grandissimo interesse per la tutela della diversità biologica dell'Unione Europea, mettendo sotto protezione habitat e specie di interesse comunitario.
Qui potete trovare una sintetica spiegazione di cosa consiste questa norma, mentre se andate su questo link il discorso si amplia con la Rete Natura 2000 e le regioni biogeografiche. Infine qui avete il testo coordinato con le varie modifiche avvenute nel corso degli anni: molto importanti, ai fini della tutela delle specie, gli Allegati II e IV, dove sono elencati diversi taxa rigorosamente protetti.
Questa Direttiva è stata recepita in Italia con il D.P.R. n. 357/1997, modificato dal D.P.R. n. 120/2003.
D.P.R. n. 357 del 1997
Con questa norma, poi modificata con un D.M. del gennaio 1999 e nel 2003 con il DPR n. 120, si recepisce nel nostro Paese quanto previsto dalla Direttiva 92/43/CEE. Qui potete scaricare la versione coordinata con le ultime modifiche.
Si tratta, ad ogni modo, di una mera traslazione di quanto indicato dalla Direttiva Habitat.
Di fondamentale importanza, per le nostre finalità di tutela, sono alcuni articoli e tra questi vi segnalo:
- l'art. 8 - Tutela delle specie faunistiche, dove si prevede:
1. Per le specie animali di cui all'allegato D, lettera a), al presente regolamento, è fatto
divieto di:
a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;
b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante
l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;
c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;
d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.
2. Per le specie di cui al predetto allegato D, lettera a), è vietato il possesso, il trasporto, lo
scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo
quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
3. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della
vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.
- l'art. 11, relativo alle deroghe:
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti per quanto di competenza il
Ministero per le politiche agricole e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, può
autorizzare le deroghe alle disposizioni previste agli articoli 8, 9 e 10, comma 3, lettere a)
e b), a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi
il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della
specie interessata nella sua area di distribuzione naturale, per le seguenti finalità:
a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;
b) per prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al
patrimonio ittico, alle acque ed alla proprietà;
c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di
rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, o tali da
comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;
d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e
per operazioni necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;
e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva e in misura
limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di
cui all'allegato D.
2. Qualora le deroghe, di cui al comma 1, siano applicate per il prelievo, la cattura o
l'uccisione delle specie di cui all'allegato D, lettera a), sono comunque vietati tutti i mezzi
non selettivi, suscettibili di provocarne localmente la scomparsa o di perturbarne
gravemente la tranquillità, e in particolare:
a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato F, lettera a);
b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui
all'allegato F, lettera b).
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione
europea, ogni due anni, una relazione sulle deroghe concesse, che dovrà indicare:
a) le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa la natura
del rischio, con l'indicazione eventuale delle soluzioni alternative non accolte e dei dati
scientifici utilizzati;
b) i mezzi, i sistemi o i metodi di cattura o di uccisione di specie animali autorizzati ed i
motivi della loro autorizzazione;
c) le circostanze di tempo e di luogo che devono regolare le deroghe;
d) l'autorità competente a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste sono
soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere utilizzati, i loro
limiti, nonché i servizi e gli addetti all'esecuzione;
e) le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti.
- l'art. 15, che affida la sorveglianza in via prioritaria al Corpo Forestale dello Stato:
1. Il Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle attribuzioni ad esso assegnate
dall'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n.349, e dall'articolo 21 della legge 6
dicembre 1991, n.394, i corpi forestali regionali, ove istituiti, e gli altri soggetti cui è
affidata normativamente la vigilanza ambientale, esercitano le azioni di sorveglianza
connesse all'applicazione del presente regolamento.
Codice Penale e tutela di habitat e specie animali/vegetali di “interesse comunitario”
Nel giugno 2011 l'UE ha chiesto agli stati membri di recepire due direttive comunitarie, introducendo misure di diritto penale finalizzate a perseguire chi viola le stesse e a prevedere oltre alle sanzioni pecuniarie anche pene detentive.
Le Direttive sono state recepite con il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 con il quale l'Italia ha modificato il Codice Penale inserendo i reati di:
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
- Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto
Nello specifico il provvedimento recepisce la Direttiva 2008/99/CE sulla “tutela penale dell'ambiente” che richiede agli Stati membri di sanzionare penalmente alcuni comportamenti che costituiscono gravi reati nel rispetto dell’obiettivo di tutela ambientale previsto dall’Articolo 174 del trattato che istituisce la Comunità europea (Trattato CE).
Le modifiche al Codice Penale, dunque, hanno portato all’inserimento di due nuovi articoli: l’Art. 727-bis relativo alle specie animali/vegetali e l'Art. 731-bis relativo agli habitat.
Nello specifico, gli articoli recitano come di seguito riportato:
Art. 727-bis. - Uccisione distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
<< Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con un ammenda fino a 4000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie ».
Art. 733-bis. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
<<1. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto tino a diciotto mesi e con l’ammenda non inferiore a 3. 000 euro.
2. Ai fini dell’applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell’allegato IV della direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) e nell'allegato l della direttiva 2009/147/CE (Direttiva Uccelli).
3. Ai fini dell’applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per “habitat all’interno di un sito protetto” si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE (Direttiva Uccelli), o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) ».
Il citato Decreto L.vo 121/2011 ha anche introdotto sanzioni se i reati sono commessi da Aziende o Enti: per la violazione dell’articolo 727-bis la sanzione pecuniaria è moltiplicata per 250 volte; per la violazione dell’articolo 733-bis la sanzione è moltiplicata da 150 a 250 volte e l’importo dovrà essere fissato di volta in volta dal giudice sulla base delle condizione economiche e patrimoniali di chi commette il reato. Insomma, ora le norme prevedono finalmente delle sanzioni penali: non resta che farle applicare laddove negligenza e interessi speculativi hanno la meglio su ambiente e specie.